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Per i Datori di lavoro-RSPP corsi di formazione di 16 ore per il rischio basso, 32 ore per il rischio medio e 48 ore per il rischio alto. Esonerati i DL-RSPP nominati prima del 31/12/96, ma obbligati ad un aggiornamento di 8, 12 o 16 ore a seconda del rischio basso, medio o alto entro il 26/01/14; se la nomina è dopo il 01/01/97 e nessuna formazione effettuata il corso va svolto secondo l'accordo e l'aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione del corso. I DL-RSPP, con nomina oltre il 01/01/97 e formazione effettuata e conforme al DM 16/01/97, sono esonerati dall'accordo ma sono obbligati all'aggiornamento entro il 26/01/14. Per nuove nomine formazione secondo il nuovo accordo entro 90 gg.

ROAS, grazie a personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia e con l'utilizzo di attrezzature tecniche rispondenti alle norme UNI-ISO, esegue la valutazione di tutti gli agenti fisici secondo le Linee Guida del Comitato Tecnico della Sicurezza sul Lavoro delle Regioni e Provincie autonome.
La valutazione del rumore (obbligatoria nelle aziende italiane dall'entrata in vigore del D.Lgs. 277/91 ed oggi ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs.81/08) valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore: i valori limite di esposizione, i valori superiori ed inferiori di azione sono rispettivamente 87.0, 85.0 e 80.0 dB(A). Il rilievo del rumore aziendale viene ripetuto ogni quattro anni o quando variano le condizioni lavorative.

L’utilizzo sistematico o abituale di videoterminali comporta adottare alcune precauzioni per la tutela della salute sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 definisce addetto al vdt "chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni".
I posti di lavoro devono essere analizzati con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa ovvero ad un cambiamento di attività con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale o comunque di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.