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LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI PDF  | Stampa |

21 giugno  2010 . 

Il 26 aprile 2010 è entrato definitivamente in vigore il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs.  n. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.Con questo provvedimento il Legislatore norma un settore che mai prima d’ora era stato soggetto a particolare attenzione, se si esclude la necessità di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in particolari tipologie di lavorazione (saldatura, lavorazione di metalli liquidi, ecc.). Adozione prevista fin dal (glorioso) DPR n. 547/55.Ma quali sono le radiazioni ottiche artificiali che ricadono nel campo applicativo del Titolo VIII, Capo V? Sono tutte quelle comprese tra il campo di applicazione fissato dal Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. n. 81/08 (protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) e quello stabilito dal D.Lgs. 230/95 relativo alle radiazioni ionizzanti. Quindi radiazioni infrarosse (IR), visibili ed ultraviolette (UV).

Attenzione: mentre con frequenze prossime a quelle degli IR e del visibile gli effetti attesi saranno prevalentemente di tipo deterministico, in corrispondenza dell’UV si sommeranno pure effetti di tipo stocastico (=cancerogenicità) dato che lo IARC ha classificato le componenti UVA, UVB ed UVC artificiali come “probabili cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 2A).Quest’interpretazione è avvalorata dalla constatazione che mentre nel titolo VIII, Capo IV la valutazione del rischio richiesta al datore di lavoro è limitata ai soli effetti “nocivi ed a breve termine”, nel Titolo VIII, Capo V tale aspetto è esteso a tutti i “rischi per la salute e la sicurezza” (…) “con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e la cute”.L’approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere comunque realizzato nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
  • laser in categoria 3 e 4;
  • saldatura elettrica ad arco (MIG, MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.);
  • utilizzo di plasma per taglio e saldatura;
  • lampade germicide;
  • sistemi LED per fototerapia;
  • lampade abbronzanti;
  • lampade ad alogenuri metallici;
  • corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
  • apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico;
  • (…)

L’approfondimento dell’analisi potrà essere condotto, in prima istanza, attraverso l’ausilio della normativa tecnica, della documentazione dell’apparecchio oppure con calcoli derivanti dall’applicazione della Legge di Wien.Alla misurazione dovranno essere riservati i casi più problematici, anche tenendo in considerazione la difficoltà di reperire sul mercato la strumentazione idonea all’applicazione del Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08.

 
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